Legge 34/2026 e smart working: la sicurezza entra nel D.Lgs. 81/08

Legge 34/2026 e smart working
Legge 34/2026 e smart working: la sicurezza entra nel D.Lgs. 81/08 — Articolo per Loft82 postazione di lavoro e l’arredo.”>

Pubblicato: 13 maggio 2026 · Aggiornato: 13 maggio 2026 · Tempo di lettura: 11 minuti

In sintesi

Dal 7 aprile 2026 è in vigore la Legge 11 marzo 2026, n. 34: lo smart working entra ufficialmente nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08). Per HR, datori di lavoro e facility manager non è un adempimento burocratico fra i tanti. I punti chiave:

  • Il nuovo art. 3, comma 7-bis estende gli obblighi di salute e sicurezza al lavoro svolto fuori dai locali aziendali
  • Informativa scritta annuale: il datore deve consegnare al lavoratore e all’RLS un documento sui rischi del lavoro agile, in particolare quelli da videoterminale
  • Ora ci sono sanzioni penali: l’omessa informativa non è più un adempimento “senza conseguenze”
  • Riguarda la postazione di lavoro: tra le misure da considerare c’è l’allestimento ergonomico della postazione
  • Qui entra in gioco l’arredo: adeguarsi significa garantire postazioni a norma, dentro e fuori l’ufficio

L’efficacia è immediata, senza periodo transitorio: le aziende devono muoversi subito, sul piano documentale e su quello concreto.

Lo smart working non è più una zona grigia della sicurezza

Per anni il lavoro agile è stato regolato soprattutto sul piano contrattuale e organizzativo, con la sicurezza trattata come un tema “leggero”: un’informativa da consegnare, spesso percepita come una formalità senza reali conseguenze. Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34 questo equilibrio cambia: lo smart working entra nel cuore del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Per HR, datori di lavoro e facility manager non è una novità tra le tante: tocca responsabilità, sanzioni e — molto concretamente — il modo in cui sono allestite le postazioni di lavoro.

In questa guida vediamo cosa prevede la nuova legge, quali sono gli obblighi introdotti, cosa si rischia in caso di omissione e — soprattutto — perché tutto questo riguarda da vicino l’arredo della postazione di lavoro, in casa e in ufficio. L’articolo ha finalità informative e divulgative: per gli adempimenti specifici della tua azienda è sempre opportuno rivolgersi al proprio RSPP o consulente del lavoro.

Cosa cambia con la Legge 34/2026: lo smart working entra nel D.Lgs. 81/08

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 è la cosiddetta “Legge annuale per le PMI”, in vigore dal 7 aprile 2026. Nonostante il nome richiami le piccole e medie imprese, le disposizioni in materia di sicurezza si applicano a tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione.

Il punto che ci interessa è l’articolo 11 della legge, che interviene direttamente sul D.Lgs. 81/2008 — il Testo Unico sulla sicurezza — inserendo il nuovo comma 7-bis all’articolo 3. La norma estende espressamente gli obblighi di salute e sicurezza al lavoro agile svolto in luoghi che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro: in pratica, l’abitazione del dipendente, gli spazi di coworking, qualunque luogo scelto in autonomia per lavorare da remoto.

Il principio è chiaro: la tutela della salute del lavoratore non si ferma ai cancelli dell’azienda. La responsabilità del datore di lavoro si estende anche alla prestazione svolta fuori sede, pur con modalità compatibili con il fatto che quei luoghi non sono nella sua disponibilità. È un cambio di prospettiva importante, che obbliga le aziende a guardare la sicurezza del lavoro agile con la stessa serietà di quella in ufficio.

Il nuovo comma 7-bis: l’obbligo di informativa annuale sui rischi

Il cuore operativo della riforma è un obbligo preciso. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore agile e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un’informativa scritta che individui i rischi — generali e specifici — connessi alla modalità di lavoro agile, con particolare riferimento all’uso dei videoterminali.

Due caratteristiche rendono questo adempimento più impegnativo di quanto sembri. La prima è la cadenza almeno annuale: l’informativa non è un documento “una tantum” da archiviare, ma va consegnata periodicamente. La seconda è che deve essere aggiornata: non un modello statico riusato ogni anno, ma un documento che rispecchi l’effettiva organizzazione del lavoro e i rischi reali.

A rigore, l’obbligo di informare i lavoratori agili sui rischi non è del tutto nuovo: era già previsto dalla normativa sul lavoro agile del 2017. La differenza sostanziale è che fino a oggi quell’obbligo non era assistito da sanzioni dirette, e di fatto veniva spesso ignorato. Inserendolo nel Testo Unico, il legislatore lo ha reso un vero adempimento di sicurezza, con conseguenze concrete. È buona prassi, infine, conservare la prova della consegna, che può avvenire anche con strumenti digitali tracciabili come la PEC.

Nessun periodo transitorio

La norma è efficace dal 7 aprile 2026, senza alcuna fase di adeguamento graduale. Le aziende che impiegano personale in smart working sono quindi già tenute al rispetto del nuovo obbligo: non c’è un “tempo cuscinetto” per mettersi in regola.

Le sanzioni: cosa rischia ora il datore di lavoro

È qui che la riforma cambia davvero le cose. L’articolo 11 della Legge 34/2026 modifica anche l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/08, prevedendo una specifica sanzione per la violazione del nuovo obbligo informativo.

Il datore di lavoro e il dirigente che omettono di consegnare l’informativa scritta prevista dal comma 7-bis sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda: la stessa sanzione già prevista per la violazione degli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori (articoli 36 e 37 del Testo Unico). Gli importi dell’ammenda sono soggetti a periodica rivalutazione, quindi è bene verificare la cifra aggiornata al momento dell’adempimento; in ogni caso si tratta di una sanzione di natura penale, nell’ordine di alcune migliaia di euro.

Il messaggio è inequivocabile: un adempimento prima percepito come una formalità ora ha rilevanza penale e ricade direttamente su datore di lavoro e dirigenti. Va aggiunto che la stessa legge, in un’ottica di proporzionalità per le realtà più piccole, prevede il coinvolgimento dell’INAIL nella definizione di modelli organizzativi semplificati dedicati alle micro, piccole e medie imprese: un segnale che l’obiettivo non è appesantire la burocrazia, ma far sì che la sicurezza nel lavoro agile sia presa sul serio.

La postazione di lavoro a norma: cosa deve garantire l’azienda

La Legge 34/2026 non pubblica un elenco di arredi “obbligatori” da fornire ai dipendenti. Impone però di valutare e comunicare i rischi della modalità agile, e tra questi un posto centrale lo occupano i rischi della postazione di lavoro e dell’uso del videoterminale. Il riferimento tecnico, in questo caso, resta quello che il D.Lgs. 81/08 già detta per le postazioni con videoterminale. Tradotto in pratica: la postazione del lavoratore agile dovrebbe rispettare gli stessi criteri ergonomici di una postazione in ufficio. Vediamo quali.

Scrivania e piano di lavoro

Il piano di lavoro deve essere stabile, di superficie sufficiente e a un’altezza adeguata, con spazio per le gambe e per disporre correttamente schermo, tastiera, mouse e documenti. Uno dei rischi più tipici del lavoro da casa è proprio la postazione improvvisata — il tavolo della cucina, il divano, il letto — che non consente una postura corretta e, sul medio periodo, favorisce disturbi muscolo-scheletrici.

Seduta ergonomica

La seduta è l’elemento che più incide sul benessere di chi lavora al videoterminale. Una sedia ergonomica regolabile in altezza, con un adeguato supporto lombare, schienale e braccioli, permette di mantenere una postura corretta per molte ore. I disturbi a schiena, collo e spalle sono tra i più diffusi tra i lavoratori al VDT, e la qualità della seduta fa una differenza concreta nel prevenirli.

Schermo, illuminazione e ambiente

Lo schermo va posizionato alla giusta distanza e altezza rispetto agli occhi, per non costringere a posture innaturali del collo. L’illuminazione deve essere sufficiente e priva di riflessi fastidiosi sullo schermo, e l’ambiente dovrebbe consentire un buon livello di concentrazione. Anche la corretta gestione di pause e disconnessione fa parte della prevenzione: la salute del lavoratore agile non è solo questione di arredo, ma di organizzazione complessiva del lavoro.

In sintesi: una postazione a norma è sostanzialmente la stessa, che si trovi a casa o in ufficio — piano di lavoro stabile e adeguato, seduta ergonomica regolabile, schermo e illuminazione corretti. Tradurre questi criteri in arredi concreti è il modo più diretto per dare seguito a quanto dichiarato nell’informativa.

Non solo casa: perché la legge tocca anche l’ufficio

La Legge 34/2026 parla di lavoro svolto fuori dai locali aziendali, ma il suo effetto pratico riguarda anche l’ufficio. Nel modello ibrido, ormai consolidato, le persone alternano giornate a casa e giornate in sede: la postazione “a norma” non può valere solo per il lavoro da remoto e poi venir meno quando il dipendente torna in azienda.

Questo è particolarmente rilevante per chi ha adottato logiche di desk sharing e hot desking. Con meno postazioni fisse e più postazioni condivise, ogni scrivania d’ufficio viene usata da persone diverse: deve quindi essere essa stessa una postazione VDT correttamente allestita, con seduta ergonomica regolabile e piano di lavoro adeguato. Una postazione condivisa scomoda o mal progettata trasferisce in ufficio gli stessi rischi che la legge chiede di gestire a casa.

Molte aziende stanno cogliendo l’occasione della nuova normativa per ripensare l’ufficio in chiave ibrida: postazioni condivise di qualità, aree per la concentrazione, sale e cabine per le call. L’azienda che garantisce arredo ergonomico in modo coerente — sia per il lavoro da remoto sia in sede — non solo rispetta più facilmente la legge, ma riduce realmente i rischi per la salute delle persone.

Come adeguarsi: il ruolo dell’arredo nella conformità

L’adeguamento alla Legge 34/2026 ha due gambe. La prima è documentale: redigere e consegnare l’informativa, aggiornare la valutazione dei rischi, gestire la cadenza annuale e la prova di consegna. È un lavoro da impostare con il proprio RSPP e il consulente del lavoro. La seconda è concreta: fare in modo che le postazioni descritte nell’informativa esistano davvero e siano adeguate.

È su questa seconda gamba che l’arredo gioca un ruolo diretto. Dotare i dipendenti di sedute ergonomiche e piani di lavoro adeguati, allestire le postazioni VDT in ufficio secondo i criteri del Testo Unico, progettare spazi ibridi coerenti: sono azioni concrete che danno sostanza alla conformità, oltre a migliorare benessere e produttività.

Loft82 affianca le aziende proprio su questo: progettazione di postazioni di lavoro ergonomiche, fornitura di arredo ufficio ergonomico e di sedute e scrivanie adeguate, allestimento di uffici pensati per il lavoro ibrido. Per le aziende che devono dotare molti dipendenti senza immobilizzare capitale, esiste inoltre la formula della locazione operativa, che consente di distribuire la spesa nel tempo. Il punto di partenza è sempre un sopralluogo per analizzare le postazioni esistenti e definire gli interventi.

Postazioni di lavoro a norma, dentro e fuori l’ufficio

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Domande frequenti sulla Legge 34/2026 e lo smart working

Da quando è in vigore la Legge 34/2026?

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 è in vigore dal 7 aprile 2026, senza periodi transitori. Pur essendo nota come “Legge annuale per le PMI”, le disposizioni in materia di sicurezza nel lavoro agile si applicano a tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione.

Cosa deve fare concretamente il datore di lavoro?

Deve consegnare al lavoratore agile e all’RLS un’informativa scritta che individui i rischi, generali e specifici, della modalità agile — con particolare attenzione all’uso dei videoterminali — aggiornarla e ripeterne la consegna almeno una volta l’anno, conservando la prova dell’avvenuta consegna. Per impostare correttamente la documentazione e la valutazione dei rischi è opportuno rivolgersi al proprio RSPP o consulente del lavoro.

La legge obbliga a comprare arredi specifici per i dipendenti in smart working?

La norma non pubblica un elenco di arredi obbligatori. Impone però di valutare e informare sui rischi della postazione di lavoro, inclusi quelli ergonomici e da videoterminale. In concreto, garantire una postazione adeguata — piano di lavoro stabile, seduta ergonomica, schermo e illuminazione corretti — è il modo più diretto ed efficace di gestire quel rischio e di dare sostanza a quanto dichiarato nell’informativa.

Cosa si rischia se non si consegna l’informativa?

L’omessa consegna dell’informativa prevista dal nuovo comma 7-bis è sanzionata penalmente: arresto da due a quattro mesi o ammenda, la stessa sanzione già prevista per la violazione degli obblighi di informazione e formazione (artt. 36 e 37 del Testo Unico). La responsabilità ricade su datore di lavoro e dirigenti. Gli importi dell’ammenda sono soggetti a rivalutazione periodica: conviene verificare la cifra aggiornata.

La nuova normativa riguarda anche l’arredo dell’ufficio?

Sì, indirettamente. Con il lavoro ibrido le persone alternano casa e sede, e una postazione a norma deve valere in entrambi i contesti, comprese le postazioni condivise in hot desking. Per questo molte aziende stanno cogliendo l’occasione per allestire correttamente le postazioni VDT in ufficio e ripensare gli spazi in chiave ibrida.

Una postazione sicura, ovunque si lavori

La Legge 34/2026 segna un cambio di passo: lo smart working non è più un’area marginale della sicurezza, ma una parte integrante del Testo Unico, con obblighi precisi e sanzioni reali. Per le aziende questo si traduce in due priorità: mettere in ordine la documentazione — informativa e valutazione dei rischi — e garantire che le postazioni di lavoro siano davvero adeguate, a casa come in ufficio.

L’arredo è la parte concreta di questo adeguamento: è ciò che trasforma un obbligo sulla carta in una postazione realmente sicura e confortevole. Per capire da dove partire, puoi approfondire come arredare l’ufficio in modo ergonomico e scoprire i nostri servizi di progettazione. Per una valutazione delle tue postazioni, contatta Loft82: ti aiutiamo a rendere il lavoro — in sede e da remoto — sicuro e a norma.

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